PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla corretta gestione e cura dei cani e alla prevenzione di loro eventuali comportamenti di aggressione che possano procurare danno all'incolumità pubblica.

Art. 2.
(Commissione tecnico-scientifica permanente).

      1. Al fine di monitorare costantemente il fenomeno delle aggressioni da parte di cani, di stabilire il protocollo analitico dei criteri per l'accertamento della potenziale pericolosità del cane, i parametri per l'autorizzazione degli allevamenti al commercio di cani, nonché le modalità di attuazione degli interventi di verifica e di controllo sugli stessi, è istituita la Commissione tecnico-scientifica permanente, di seguito denominata «Commissione».
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipartimenti competenti del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, di intesa tra loro, provvedono ad indicare i componenti della Commissione.
      3. I membri della Commissione, in numero di cinque, sono scelti tra soggetti provenienti dai settori etologico, veterinario-comportamentalista, psico-comportamentalista, veterinario-zooantropologico, animalista, di comprovata esperienza in ambito cinologico, e si riuniscono con cadenza periodica.

 

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Art. 3.
(Modalità di detenzione).

      1. In nessun caso i cani, di qualunque razza o meticci e di qualunque età e dimensione, possono essere tenuti legati a catena fissa o legati permanentemente a catena mobile con anello agganciato a una fune di scorrimento che sia inferiore a cinque metri di lunghezza.
      2. In nessun caso i cani, di qualunque razza o meticci e di qualunque età e dimensione, possono essere tenuti in spazi delimitati, inferiori a dieci metri quadrati per animale, senza la possibilità di raggiungere il contenitore dell'acqua e del cibo e senza la possibilità di porsi al riparo dalle condizioni atmosferiche o all'ombra.
      3. In nessun caso i cani, di qualunque razza o meticci, devono essere sottoposti a gravi deprivazioni affettive e sociali; è pertanto necessario che questi possano condividere tempi e spazi adeguati con gli esseri umani e che possano essere regolarmente condotti in luoghi pubblici o aperti al pubblico in cui vi sia la possibilità di relazione intraspecifica e interspecifica.

Art. 4.
(Divieti).

      1. È vietata qualsiasi forma di addestramento teso a indurre comportamenti aggressivi del cane e, in ogni caso, l'addestramento all'attacco, alla difesa, alla presa, alla combattività intraspecifica e interspecifica, alla sopportazione di stimoli dolorosi, incluso l'addestramento a fini sportivi, agonistici e zootecnico-selettivi che prevede comportamenti aggressivi dei cani. È altresì vietato l'addestramento che, mediante costrizioni e coercizioni, non rispetta le naturali esigenze etologiche e fisiologiche del cane, nonché la tutela del benessere dell'animale stesso.
      2. È altresì vietato:

          a) sottoporre i cani a doping, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 1

 

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e del comma 1 dell'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

          b) sottoporre i cani al taglio delle orecchie o della coda, tranne che per motivi terapeutici certificati in forma scritta dal medico veterinario e a condizione che l'intervento sia comunque eseguito da un medico veterinario;

          c) detenere, vendere o usare collari elettrici a punta o similari, bastoni con punte elettriche e altri congegni atti a procurare scosse elettriche ai cani.

Art. 5.
(Accertamenti per la individuazione di eventuale aggressività e pericolosità dei cani).

      1. I cani che sono stati fatti oggetto di denuncia alle autorità competenti a seguito di episodi di comprovata mordacità nei confronti di persone, quando da tali episodi siano scaturite lesioni di rilevante entità, devono frequentare un corso di rieducazione comportamentale per stabilire, tramite etogrammi e appositi test comportamentali, il livello di dominanza o di aggressività. Per tutta la durata del corso è fatto obbligo al proprietario o al detentore di accompagnare l'animale e di essere presente alle lezioni di responsabilizzazione. Il protocollo di rieducazione comportamentale mediante etogrammi e test è stabilito dalla Commissione.
      2. Sono esclusi dalla frequenza del corso di cui al comma 1 i cani che hanno commesso aggressioni per esservi stati costretti dalla necessità di difendere la proprietà privata, ovvero dalla necessità di difendere il proprietario o il detentore contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, nonché i cani costretti in quanto vittime di una delle fattispecie previste dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale. Sono esclusi altresì dall'obbligo di frequenza del corso i cani in dotazione alle Forze dell'ordine.
      3. Ai fini di cui al presente articolo i servizi veterinari delle aziende sanitarie

 

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locali istituiscono, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un albo di veterinari comportamentalisti di comprovata esperienza. Tali veterinari devono seguire le indicazioni e i criteri previsti dal Protocollo di cui al comma 1.
      4. Per i cani dichiarati dall'azienda sanitaria locale di comprovata mordacità, è obbligatorio l'uso contestuale di guinzaglio e di museruola. Tale obbligo decade dopo la frequentazione del corso di cui al comma 1 e la valutazione finale positiva.

Art. 6.
(Criteri per la valutazione della mordacità dei cani).

      1. La valutazione della comprovata mordacità dei cani è effettuata secondo i criteri stabiliti nel protocollo di cui all'articolo 5 che deve permettere di distinguere e accertare i seguenti casi:

          a) casi ad alto rischio, comprovati dalla tipologia della situazione in cui si è svolta l'aggressione e dalla gravità delle lesioni provocate;

          b) casi ad alto rischio, nei quali le modalità di custodia del cane non garantiscono una sicurezza sufficiente per tutelare l'incolumità fisica delle persone;

          c) altri casi nei quali, per le caratteristiche del cane e della situazione, nonché per l'assenza di precedenti episodi, non si riscontrano le condizioni di rischio immediato.

      2. La valutazione condotta dal veterinario dell'azienda sanitaria locale, deve sempre tenere conto dei seguenti dati:

          a) gravità della lesione provocata;

          b) descrizione del contesto in cui è avvenuta l'aggressione;

          c) descrizione dell'ambiente in cui è avvenuta l'aggressione;

          d) condizione di detenzione ordinaria e di cura del cane;

 

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          e) livello di educazione e di addestramento del cane;

          f) episodi di mordacità del cane già registrati o segnalati.

Art. 7.
(Compiti di educazione).

      1. I servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale, in conformità al protocollo di cui all'articolo 5, attivano sportelli pubblici di informazione e di educazione cinofila gestiti da etologi e da veterinari specializzati in comportamento del cane, finalizzati alla diffusione dei fondamenti teorici e pratici dei princìpi e delle tecniche di educazione familiare, urbana e comportamentale dei cani, nonché delle loro esigenze etologiche e di tutela del loro benessere.
      2. Le aziende sanitarie locali e i comuni, con la collaborazione delle associazioni animaliste e in conformità al protocollo di cui all'articolo 5, predispongono ed attuano programmi annuali di educazione e di informazione rivolti alle scuole, alla popolazione e ad ogni altro soggetto che ne fa richiesta, per favorire il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere psico-fisico. In tali programmi, particolare attenzione deve essere dedicata alla corretta qualità del rapporto tra uomo e cane, all'adeguata gestione dei cani e alle cause che generano l'aggressività canina.

Art. 8.
(Disposizioni per gli allevatori e i commercianti).

      1. Sono autorizzati il commercio e l'affidamento delle razze canine o di tipi canini esclusivamente negli allevamenti abilitati in base ai criteri di un apposito protocollo redatto dalla Commissione.
      2. Sono sempre vietate la vendita diretta e la detenzione di cani in negozi di animali. Gli allevamenti abilitati al commercio possono comunque promuovere la vendita dei cani attraverso i negozi di animali.

 

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      3. È fatto obbligo agli allevatori di tenere il registro di carico e scarico degli animali, su conforme modello predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel quale devono risultare, tra l'altro, per ogni soggetto: la data di nascita, la razza di appartenenza, il codice di DNA, il numero di iscrizione all'anagrafe canina, di identificazione su base elettronica. Nel registro devono altresì essere riportate le generalità dell'acquirente e del proprietario in qualità di tutore responsabile del soggetto canino.
      4. Il registro di carico e scarico è soggetto a verifica periodica da parte del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale e da parte di tutti i soggetti addetti alla vigilanza ai sensi della legislazione vigente in materia.
      5. I cani possono essere venduti o ceduti a titolo gratuito soltanto previa certificazione di buona salute rilasciata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale o da un veterinario libero professionista scelto dall'acquirente, che attesta l'assenza di sintomi clinici riferibili a malattie genetiche o infettive trasmissibili.
      6. Sono vietate la vendita e la cessione a qualsiasi titolo di cuccioli prima della undicesima settimana di vita, anche se il cucciolo proviene dall'estero.
      7. La cessione a titolo gratuito di cuccioli che non hanno raggiunto l'undicesima settimana di vita, come stabilito al comma 6, è permessa solo nel caso in cui i medesimi siano orfani ed ospitati presso strutture di volontariato zoofilo od animalista, nel rispetto di quanto previsto al comma 5.

Art. 9.
(Sanzioni).

      1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è punita con l'arresto da tre a dodici mesi o con l'ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.

 

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      2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, è punita con l'ammenda da 1.000 euro a 3.000 euro e con l'obbligo, disposto dal sindaco nei confronti del proprietario del cane, di frequentare il corso di rieducazione di cui al medesimo articolo 5.
      3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con l'ammenda da 200 euro a 600 euro.
      4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 è punita con l'ammenda da 50.000 euro a 150.000 euro.

      5. All'articolo 672, primo comma, del codice penale, le parole: «con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da 500 euro a 1.000 euro».
      6. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: «con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda da 3.000 euro a 10.000 euro».